Domande frequenti degli animatori
Formazione delle animatrici e degli animatori per la seconda fase di formazione
Che cosa devo fare per diventare animatrice o animatore?
Deve essere in possesso di un’autorizzazione apposita (cfr. art. 64a cpv. 1 OAC), che le viene rilasciata se ha frequentato la formazione prescritta in un centro di formazione riconosciuto dall’USTRA, e di un attestato di competenze (cfr. art. 64b e 64d OAC).
Quali presupposti devo soddisfare per essere ammesso alla formazione di animatrice o animatore?
È ammesso alla formazione chiunque (art. 64b cpv. 3 OAC):
- ha compiuto il 25esimo anno di età;
- è in possesso di una licenza di maestro di guida, esperto della circolazione, istruttore della circolazione oppure è in grado di dimostrare che dispone di una formazione equivalente;
- ha almeno tre anni di esperienza professionale in uno degli ambiti di attività contemplati dal
paragrafo 2; - offre la garanzia di svolgere la professione in modo ineccepibile in base al comportamento mostrato fino ad oggi;
- ha superato il test di ammissione che ne conferma l’idoneità sociopedagogica.
Dove posso iscrivermi al test di idoneità sociopedagogica?
Da indirizzare all’asa via mail: spet@asa.ch.
Quali documenti devo inoltrare per essere ammesso/a alla formazione di animatrice o animatore?
Deve inoltrare all’autorità competente del Cantone di domicilio una richiesta corredata di curriculum, indicazioni sulla formazione frequentata finora e certificati di lavoro (art. 64b cpv. 2 OAC). Documenti scaricabili: modulo d’iscrizione (PDF 56 KB)e promemoria (PDF 88 KB).
Quanto dura la formazione?
La formazione dura per principio 16 giorni in totale (tre moduli preliminari di 3 giorni ciascuno e un modulo principale di 7 giorni).
Quali conoscenze preliminari vengono prese in considerazione?
In rappresentanza dei Cantoni la commissione per la garanzia della qualità decide, dopo essersi consultata con il centro di formazione, se la formazione può essere abbreviata in seguito alle conoscenze preliminari già acquisite (art. 64c cpv. 2 OAC).
Quanto costa la formazione?
La quota di partecipazione è fissata direttamente dai centri di formazione, ai quali ci si può rivolgere per avere informazioni in merito.
Qual è la formazione prescritta?
La formazione deve fornire le capacità in conformità all’articolo 64c capoverso 1 OAC.
È necessario sostenere un esame?
Sì. Deve sostenere un esame scritto e moderare un corso di formazione complementare di prova (art. 64d cpv. 1 OAC).
Chi rilascia l’autorizzazione?
L’autorizzazione è rilasciata dal Cantone di domicilio dopo che l’esame finale è stato superato (cfr. art. 64a cpv. 2 OAC).
Animatrice e animatori vengono ammessi a titolo provvisorio?
No.