Teilnehmende Weiterbildung

Compito delle autorità esecutive

In base agli art. 27a – 27g dell’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione del 27 ottobre 2004 è competenza dei Cantoni sorvegliare lo svolgimento della formazione complementare. I Cantoni hanno delegato questo compito all’associazione dei servizi della circolazione (asa), nel quadro di una convenzione.

Seguendo il principio di un’organizzazione che non smette mai di aggiornarsi , l’asa ha seguito attentamente gli sviluppi della formazione in due fasi dall’entrata in vigore nel 2005, ha effettuato delle analisi approfondite e ha adottato delle prime misure per migliorare i punti critici. Questi risultati sono qui riassunti, per consentire una valutazione globale della formazione in due fasi.